Visto il quadro normativo delirante e impeciottato, ecco un po’ di link ed informazioni utili.
MiSE – Libero Uso e Autorizzazioni nelle attività private di comunicazione elettronica
DLgs 259/03
Articolo 105
Libero uso1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:
a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell’ambito del fondo, ai sensi dell’articolo 99, comma 5;
b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan (come modificato DLGS 70/2012 art 70, )
c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
f) telecomandi dilettantistici;
g) applicazioni induttive;
h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;
i) ausilii per handicappati;
j) applicazioni medicali di debolissima potenza;
k) applicazioni audio senza fili;
l) apriporta;
m) radiogiocattoli;
n) apparati per l’individuazione di vittime da valanga;
o) apparati non destinati ad impieghi specifici;
p) apparati per comunicazioni in “banda cittadina – CB”, sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l’adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori. Rimane fermo l’obbligo di rendere la dichiarazione di cui all’articolo 145.2. Sono altresì di libero uso:
a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell’articolo 99, comma 5;
b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione.3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
DLgs 259/03
Articolo 99 (comma 5)5. Sono in ogni caso libere le attività di cui all’articolo 105, nonche’ la installazione, per proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purche’ contigui, ovvero nell’ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purche’ non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore si considerano contigui anche se separati, purche’ collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale o di mezzi.
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 105 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: “nell’ambito del fondo, ai sensi dell’articolo 99, comma 5” sono soppresse
DM 12 luglio 2007
Articolo 2Le bande di frequenze 5.150-5.350 MHz, limitatamente all’utilizzo all’interno di edifici, e 5.470- 5.725 MHz possono essere impiegate, su base di non interferenza e senza diritto a protezione, ad uso collettivo, da sistemi a corto raggio per la trasmissione dati a larga banda ad alta velocita’ (WAS/RLANs) aventi le caratteristiche tecniche di cui all’art. 4 della decisione 2005/513/CE, cosi’ come modificata dalla successiva 2007/90/CE. Tali applicazioni, per quanto riguarda l’uso privato, sono soggette al regime di «libero uso» ai sensi dell’art. 105, comma 1, lettera b) del Codice delle comunicazioni elettroniche, emanato con decreto legislativo 1° agosto 2003, ad eccezione di quanto disposto dall’art. 104, comma 1, lettera c), numero 3) dello stesso Codice che prevede il regime di autorizzazione generale. Per quanto riguarda l’uso pubblico, lo stesso e’ regolamentato dal decreto ministeriale 28 maggio 2003, modificato dal decreto ministeriale 4 ottobre 2005 e dalla delibera dell’Autorita’ n. 183/03/CONS
2005/513/CE
Articolo 41. Nella banda di frequenze 5 150-5 350 MHz, le apparecchiature WAS/RLAN sono limitate all’uso al chiuso e l’e.i.r.p. media non può superare i 200 mW. Inoltre, nella banda di frequenze 5 150-5 350 MHz, la densità massima della e.i.r.p. media è limitata a 10 mW/MHz in ogni banda di 1 MHz. (come modificato da 2007/90/CE)
Inoltre, la densità massima di e.i.r.p. media è limitata:
a)
a 0,25 mW/25 kHz in qualsiasi banda di 25 kHz, nella banda di frequenze 5 150-5 250 MHz e
b)
a 10 mW/MHz in qualsiasi banda di 1 MHz, nella banda di frequenze 5 250-5 350 MHz.
2. Nella banda di frequenze 5 470-5 725 MHz, l’uso al chiuso e all’aperto delle apparecchiature WAS/RLAN è limitato ad una e.i.r.p. media non superiore a 1 W e a una densità massima di e.i.r.p. media di 50 mW/MHz in qualsiasi banda 1 MHz.
3. Le apparecchiature WAS/RLAN che operano nelle bande di frequenze 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz utilizzano una regolazione della potenza del trasmettitore che garantisce, in media, un fattore di attenuazione di almeno 3 dB sulla potenza massima di uscita consentita dei sistemi.
Nel caso in cui non sia utilizzata la regolazione della potenza del trasmettitore, il valore massimo consentito dell’e.i.r.p. media e i corrispondenti limiti di densità di e.i.r.p. media per le bande di frequenza 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz è ridotto di 3 dB.
4. Le apparecchiature WAS/RLAN che operano nelle bande di frequenze 5 250-5 350 MHz e 5 470-5 725 MHz utilizzano tecniche di attenuazione che assicurano almeno la stessa protezione delle prescrizioni di rilevamento, di funzionamento e di risposta descritte nella norma EN 301 893 per garantire un funzionamento compatibile con i sistemi di radiolocalizzazione. Tali tecniche di attenuazione assicurano la stessa probabilità di selezionare un canale specifico a tutti i canali disponibili in modo da garantire, in media, una distribuzione pressoché uniforme del carico dello spettro.
5. Gli Stati membri riesaminano regolarmente le tecniche di attenuazione e riferiscono alla Commissione i risultati di tale riesame.